Art. 3.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;

          b) erogano i contributi in favore di soggetti pubblici e privati che adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, per l'attuazione del Piano energetico nazionale, nonché in relazione ad eventuali leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;

          c) concorrono alla diffusione della conoscenza delle problematiche oggetto della presente legge, in collaborazione con enti e associazioni che, per le loro specifiche natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione del tema dell'inquinamento luminoso;

          d) promuovono iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche competenti nel campo dell'illuminazione.